Al seguente link http://www.iclipunti.edu.it/index.php/tutta-la-modulistica/11-generale/22-modulistica-famiglie è possibile scaricare il modulo con cui è possibile autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dai locali da parte dei minori di 14 anni al termine delle lezioni ordinarie e di altre attività scolastiche extracurricolari, anche in orario pomeridiano. La stessa autorizzazione può essere rilasciata anche in caso di sciopero del personale scolastico.
Autorizzando l'uscita autonoma dei minori da scuola, senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti, i genitori o chi ne ha la responsabilità genitoriale, sollevano il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza durante l'uscita.
Qualora l'alunno impiegasse un mezzo pubblico per tornare a casa (bus, tram, metro ...), la liberatoria uscita autonoma da scuola si estende anche all'uso del servizio di trasporto, esonerando di fatto il personale della scuola da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Ovviamente i genitori (o tutori e soggetti affidatari), nel rilasciare la liberatoria, devono tenere presente la particolare età dei propri figli, il loro grado di autonomia, la maturità, il contesto specifico e valutarne la fattibilità.
«Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.»